Redazionali
Disposizioni transitorie per i concimi CE ai sensi del regolamento (CE) 2003/2003 con riferimento al regolamento (UE) 2019/1009
04/08/2022
Dal 16 luglio 2022 si applica il regolamento (UE) 2019/10091 e in tale data il regolamento (CE) 2003/2003 2 è stato abrogato.
Tuttavia, per i concimi CE immessi sul mercato prima del 16 luglio 2022, il regolamento (UE) 2019/1009 prevede lo smaltimento delle scorte dei concimi conformi al regolamento (CE) 2003/2003 senza alcun limite temporale come previsto dalle disposizioni transitorie dell’articolo 523 .
Con alcune FAQ chiarificatrici4, la Commissione ha spiegato che per immissione sul mercato prima del 16 luglio 2022 è da intendersi,
oltre all’importazione nel territorio dell’UE, anche:
– La fornitura previo accordo/ordine definito prima del 16 luglio 2022;
– Lo stoccaggio avvenuto prima del 16 luglio 2022, con la finalità della vendita che può avvenire anche dopo il 16 luglio 2022.
Ne consegue che, per i concimi CE commercializzati da ILSA, presenti in magazzino al 16 luglio 2022, è possibile continuare la commercializzazione come tali, a patto che si possa dimostrare una delle due condizioni di cui sopra. Dal momento che per le modalità per dimostrare le suddette condizioni non esistono linee guida ufficiali, ma solo delle indicazioni riportate nelle FAQ della Commissione5 , ILSA suggerisce:
– in caso di controlli da parte delle autorità, della merce in giacenza prima del 16 luglio 2022, di fornire la documentazione che attesti l’arrivo in magazzino prima di tale data, ad esempio il DDT;
– per le vendite della merce presente in magazzino prima del 16 luglio 2022, di scrivere nel DDT la seguente frase (o similare) “prodotto/merce immesso/a sul mercato ai sensi del reg. (CE) 2003/2003 prima del 16/07/2022".
Al contrario, per i concimi CE venduti da ILSA dopo il 16 luglio, nel DDT sarà riportata la frase (o similare) “prodotto/merce immesso/a sul mercato ai sensi del reg. (CE) 2003/2003 prima del 16/07/2022”.
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1Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
2Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi
3Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati «concimi CE» a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022. Le disposizioni del capo V del presente regolamento si applicano tuttavia mutatis mutandis ai suddetti prodotti.
4FAQ 6.2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50874
5FAQ 6.4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50874
Si informa, infine, che tali disposizioni riguardano solo i concimi CE, ai sensi del regolamento (CE) 2003/2003, commercializzati da ILSA e di cui si riporta l’elenco:
– Ilsafol 20.20.20
– Ilsasol 20.20.20
– ILSA H+
– Siliforce
– Perlka (Calciocianamide)